RUSSIA NORME IMPORT VINO ALCOLICI-CONSULENZE LEGALI, FISCALI, DOGANALI per EXPORT, INVESTIMENTI e APPALTI all ESTERO
Ad ottobre 2011 l’Ente di regolamentazione del commercio di alcolici della Federazione Russa ha emesso le Normative Tecniche sulla Sicurezza delle bevande Alcoliche. Tale normativa ha coordinato e riorganizzato i requisiti previsti da: normativa federale e nazionale, altre fonti di diritto interno della federazione, normativa dell’Unione Doganale (tra Federazione Russa, Bielorussia e Kazakhstan), regolamenti dell’Unione Europea (in particolare il Regolamento UE n. 110/2008) e dal Codex Alimentarius.
Le normative tecniche russe, dispongono che l’etichettatura degli alcolici deve riportare i seguenti dati:
- nome del prodotto, il quale non può riportare l’uso dei termini “tipo”, “genere”, “al gusto di”;
- nome dei prodotti usati può essere riportato anche in caratteri latini, tranne che per i termini “champagne”, “cognac”, “Calvados”;
- nome e il paese del produttore;
- l’indicazione dei soggetti autorizzati dal produttore a ricevere reclami del prodotto da parte dei consumatori (per i produttori al di fuori dell’Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan, tali indicazioni possono essere riportate anche in caratteri latini);
- marchio registrato (qualora esistente);
- indicazione in percentuale del volume di alcol etilico;
- quantità del prodotto (con le seguenti indicazioni: l dm3, cl, ml, cm3);
- concentrazione di zuccheri (g/dm3) per vini e liquori; tale informazione può essere sostituita con informazioni tipo: brut, secco, semisecco, semidolce, altro quando è consentito da regolamenti.
- composizione: elenco degli ingredienti i ordine discendente della rispettiva quantità (tranne che per vini, cognac, brandy, brandy alla frutta, whiskey); per i vini varietali, vini da tavola, vini liquorosi: va indicato il tipo di uva da cui sono prodotti;
- per i vini di frutta, fruit drink e vodka alla frutta, brandy alla frutta: va indicato il nome del tipo di frutta da cui sono prodotti;
- per i vini di alta qualità, vini d’annata, vini invecchiati e spumanti: va indicato l’anno di produzione e il mese e l’anno di messa in commercio;
- data di imbottigliamento e la data di scadenza (se essa è stabilita dal produttore); nel caso in cui la durata del prodotto stabilita dal produttore è illimitata: essa dovrà riportare l’indicazione che avvisa che la durata è illimitata se il prodotto è conservato secondo le regole;
- condizioni di conservazione;
- avviso che l’uso eccessivo di alcol è dannoso per la salute, esso va riportato in caratteri maiuscoli in nero su sfondo bianco con caratteri ben leggibili, esso deve occupare almeno il 20% della etichetta sul retro, o della etichetta unica;
- indicazione di additivi (esclusi quelli funzionalmente necessari per il processo produttivo), oltre a informazioni sulla presenza di componenti derivati dall’uso di organismi geneticamente modificati di importo superiore al 0,9% del componente medesimo;
- riferimento all’esistenza di un documento in base al quale la bevanda alcolica prodotta è stata annotata in contabilità;
- informazioni sulla conformità del prodotto tramite un marchio o timbro di produzione;
- informazioni sul contenuto di etanolo nell’etichetta dell’imballaggio destinato al consumatore finale;
- informazioni contenute in una dicitura sull’etichetta dell’imballaggio destinato al consumatore finale in cui viene riportato che la bevanda alcolica non è indicata per: minori di 18 anni, anziani, persone che soffrono di insonnia, donne incinte o che allattano, malati di cardiopatia e ipertensione, soggetti sovraeccitati, persone con malattie del sistema nervoso centrale, malati di reni, di fegato e di altri organi digerenti, autisti mentre guidano;
- codice a barre.