ETICHETTE EXPORT COSMETICI IN GIAPPONE-CONSULENZE LEGALI, FISCALI, DOGANALI per EXPORT, INVESTIMENTI e APPALTI all ESTERO
Il Pharmaceutical Affairs Act in vigore dal 1 giugno 2009 disciplina la licenza per l’importazione di cosmetici in Giappone la quale va rinnovata ogni 5 anni. La legge prevede l’obbligo dell’importatore di garantire la qualità post vendita e di intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire una gestione conforme ai principi di tutela della salute.
Il Cosmetics Standards del settembre 2000 indica le sostanze vietate o di uso limitato come componenti di cosmetici. Vanno indicati in apposita lista, che riporta le quantità massime, gli antisettici, assorbenti di raggi ultravioletti, colorante di catrame; vanno indicati in etichetta i nomi di tutti i componenti; in ogni caso si deve trattare di prodotti non vietati dai Cosmetics Standards.
Gli importatori di cosmetici in Giappone devono predisporre un adeguato sistema di informazioni in risposta alle domande dei clienti per lamentele e quesiti sulla qualità oltre a un sistema per il richiamo dei prodotti difettosi dal mercato.
La legge giapponese vieta ogni forma di etichettatura impropria con informazioni false o esagerate tali da fuorviare i consumatori sulla natura e qualità del prodotto; sono inoltre vietate le diciture in etichettatura che siano vaghe o tali da rendere difficile l’identificazione del paese di origine.
La legge prevede che le aziende di cosmetici e di saponi cosmetici adottino un codice di concorrenza leale relativo alla pubblicità dei cosmetici (Fair Competition Code Concerning Representations of Cosmetics), le violazioni a tale codice di autoregolamentazione equivalgono a violazioni della legge.
La legge Pharmaceutical Affairs Act prevede che il contenitore, la confezione e gli inserti illustrativi di cosmetici devono riportare istruzioni sull’uso appropriato dei prodotti, indicazioni sulla qualità e va specificata anche la responsabilità; tali indicazioni devono essere in giapponese ed esposte in modo chiaro ed esplicito; nella etichettatura vanno indicati i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del distributore;
- marchio del prodotto;
- codice di fabbricazione;
- elenco dei componenti in ordine discendente di quantità;
- data di scadenza stabilita dal ministero della salute;
- altre indicazioni stabilite da ordinanze del ministero della salute; indicazioni ed avvertenze previste dalla High Pressure Gas Safety Act and the Fire Service Act per prodotti spray ed altri considerati pericolosi.